mercoledì 25 giugno 2014

Agevolazioni Auto Disabili Circolare 11/2014

Una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate è tornata sull'argomento delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità.

Sono due le questioni trattate: 
- la prima sui limiti temporali; l
- la seconda sulle condizioni per l’accesso.

Limiti temporali

La normativa italiana concede alcune agevolazioni fiscali (Iva agevolata, detrazione Irpef di parte della spesa sostenuta, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione) per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità motoria, sensoriale (non vedenti e sordi), intellettiva grave.
Fra le condizioni per l'agevolazione il legislatore stabilisce un limite temporale
- devono trascorrere almeno quattro anni prima di poter accedere nuovamente all’IVA agevolata o alla detrazione IRPEF (19% nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro).
La norma ha previsto espressamente che la persona disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato.
Non è, quindi, più necessario la cancellazione dal PRA, ma la sola attestazione della perdita di possesso.
Con la Circolare 11/2014 vengono meno le strette condizioni fino ad oggi fissate: il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. 

Minori e obbligo di adattamento al veicolo

La Circolare sana il problema dei minori riconosciuti titolari di indennità di frequenza e in possesso di certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Dal verbale risulta, ai fini fiscali che si tratta di “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
Secondo le disposizioni fino ad oggi vigenti la persona (o il familiare di cui sia fiscalmente a carico) ha diritto alle agevolazioni fiscali - IVA agevolata, detrazione Irpef - solo a condizione che adatti il veicolo al trasporto o alla guida.
La Circolare, tuttavia, considerando la minore età, che non è possibile stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo, può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo.
Devono però ricorrere alcune condizioni: 
- il minore deve essere riconosciuto persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) 
- nell verbale deve espressamente essere indicato che si tratta di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Nella sostanza, dopo la pubblicazione della nuova circolare, se il disabile è minore e con handicap grave, l’adattamento del veicolo non è mai obbligatorio.
L’adattamento rimane, invece, obbligatorio per i maggiorenni indicati come “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, Legge 449/1997” nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di particolari dispositivi di guida.

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