sabato 29 ottobre 2016

Protesi Extra Tariffaria

Dopo il precedente del campo scuola fatemi gioire per quest'altro precedete. Grazie Lucio per avermi donato la gioia di lottare con le armi del Diritto la tua battaglia.
È decisamente interessante e costituirà un positivo precedente, una Sentenza recentemente pronunciata dalla Sezione Lavoro (1° Grado) del Tribunale di Velletri (Roma), che ha visto soccombere l’Azienda USL Roma 6, di fronte all’azione promossa da una persona con disabilità al 100% per amputazione di uno degli arti inferiori, già autorizzato nel 2004 dalla medesima Azienda USL all’acquisto di una protesi extratariffaria per ginocchio elettronico, che nel 2011, a causa dell’avvenuta inservibilità di tale protesi, aveva richiesto un nuovo presidio ortopedico, analogo al precedente, che tuttavia gli era stato negato sostanzialmente «per esigenze di bilancio».
Il Giudice del Tribunale di Velletri, dunque, rifacendosi all’articolo 1, comma 6 del Decreto Ministeriale 322/99, quello cioè che tuttora fissa i contenuti del Nomenclatorio Tariffario degli Ausili e delle Protesi, ove si scrive che «in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato», e rilevando soprattutto che «la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della fornitura extratariffaria in luogo di quella contenuta nel nomenclatore […] è già stata valutata in termini positivi dall’Azienda sanitaria, sicché il caso controverso contempla soltanto una fattispecie di rinnovo, per la quale non rilevano contingenze di bilancio, non considerate nell’art. 5 del D.M. n. 322/1999», ha condannato «l’azienda sanitaria resistente ad autorizzare l’acquisto della fornitura»,
Il tutto sottolineando anche che il rinnovo dell’ausili, «alla stregua delle indicazioni dei medici curanti appare essenziale per non fare regredire i progressi già fatti dal ricorrente per il reinserimento nel tessuto sociale 

Servizi di Trasporto Pubblico per Tutti

L’azienda condannata a montare le pedane sulle proprie vetture altro ricorso che afferma che dobbiamo viaggiare ovunque. Questo ricorso l'ho presentato per conto di un amico rotolante.
Cotral Spa condannata dal Tribunale Ordinario di Roma per discriminazione , con sentenza dell’11 ottobre 2011.
La Sentenza dispone che Cotral spa (società che gestisce le linee extraurbane della regione Lazio) di «mettere a disposizione degli utenti, entro il termine di sessanta giorni, mezzi di trasporto accessibili alle persone con disabilità nella tratta Roma-Genazzano», ancora nulla è stato fatto.
POCHI MEZZI REGOLARI. Su 1.782 bus della flotta Cotral, soltanto 180 sono attrezzati con la pedana. «Da questo 10% bisogna poi escludere i mezzi in cui le rampe non funzionano», precisa l’avvocato Alessandro Bardini. È passato più di un anno da quando il giudice monocratico ha accolto il ricorso presentato dall’ufficio legale dell’associazione per la difesa dei disabili, per conto di un uomo originario della Libia, costretto sulla sedia a rotelle con un’invalidità del 100%. Il 14 aprile dello scorso anno, Esharef, dovendo recarsi a Genazzano, con partenza dal capolinea di Anagnina, chiamò il numero verde dell’azienda di trasporti per prenotare il servizio. La risposta dell’operatore: «Non sono disponibili mezzi idonei ai disabili non deambulanti». Un comportamento indirettamente discriminatorio, secondo il giudice, che ha condannato Cotral a risarcire i danni morali per il senso di disagio e turbamento causato. La legge contro la discriminazione dei disabili, tutela infatti, il principio della parità di trattamento e delle pari opportunità delle persone diversamente abili. In base a tale principio, si ha discriminazione anche quando una persona con disabilità viene messa in una posizione di svantaggio rispetto alle altre.
LA LEGGE. Eppure già a partire daL 1992, la legge numero 104 obbliga la pubblica amministrazione a omologare gli autobus urbani ed extraurbani per garantire alle persone con invalidità la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, alle stesse condizioni degli altri cittadini. Come d’altronde prescrive anche la Convenzione Onu sui diritti dei disabili, ratificata in Italia nel 2009. «Abbiamo avuto tre incontri con l’azienda di trasporto regionale, ma finora non è stato risolto il problema – spiega l’avvocato Bardini – Ci sentiamo veramente presi in giro. Per questo motivo, arrivati a questo punto, faremo mettere in esecuzione la sentenza». Sentenza puntualmente confermata anche in secondo grado dalla I sezione civile del Tribunale di Roma in composizione collegiale. «La condotta discriminatoria – scrivono i giudici rigettando il reclamo presentato proprio dal Cotral – emerge in modo indiscutibile». 


lunedì 31 agosto 2015

Discriminazione nel campo scuola

Da molto tempo non aggiorno il mio Blog.
Voglio ripartire con la mia soddisfazione giudiziale più grande. Aver fatto sancire che i bambini disabili non vanno discriminati per il loro handicap. Per tale ragione Vi invito a leggere l'articolo apparso su Superabile
Grazie alla mamma di Simone per avermi dato l'onore di rappresentarla in giudizio


giovedì 26 giugno 2014

La Bufala dei Falsi Invalidi

Anche se è passato tanto tempo dalla sua pubblicazione ci tengo a voler dare risalto anche a questo piccolo passo.
Per prima cosa ringrazio la Fish ed il suo ex Presidente Pietro Barbieri di avermi onorato di rappresentarli nella procedura dinanzi al Tar.
Il rappresentare la Fish in quella procedura mi ha accresciuto di competenze e visioni sulla disabilità a me ancora oscure.
In data 09 aprile 2014 il Tar del Lazio con la sentenza n. 3851/2014 sulla base del giudizio incardinato dall'Anffas Onlus e con l'intervento ad adiuvandum della Fish contro i piani di controllo straordinari dell'Inps nella politica "falsi invalidi" 
La Sentenza giunta dopo tre anni di giudizio riconosce, le ragioni sostenute dall'Anffas e dalla Fish, che le modalità adottate dall'Inps per le verifiche sono state illegittime e lesive dei diritti delle persone con disabilità.
Per chi vuole leggere l'intera Sentenza questa potrà essere scaricata dal sito della Fish
Fino a quando non si comprenderà che la disabilità va affrontata da persone competenti e che i sussidi forniti non sono regalie, saremmo sempre costretti a vedere la disabilità andare alla deriva.





mercoledì 25 giugno 2014

Agevolazioni Auto Disabili Circolare 11/2014

Una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate è tornata sull'argomento delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità.

Sono due le questioni trattate: 
- la prima sui limiti temporali; l
- la seconda sulle condizioni per l’accesso.

Limiti temporali

La normativa italiana concede alcune agevolazioni fiscali (Iva agevolata, detrazione Irpef di parte della spesa sostenuta, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione) per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità motoria, sensoriale (non vedenti e sordi), intellettiva grave.
Fra le condizioni per l'agevolazione il legislatore stabilisce un limite temporale
- devono trascorrere almeno quattro anni prima di poter accedere nuovamente all’IVA agevolata o alla detrazione IRPEF (19% nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro).
La norma ha previsto espressamente che la persona disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato.
Non è, quindi, più necessario la cancellazione dal PRA, ma la sola attestazione della perdita di possesso.
Con la Circolare 11/2014 vengono meno le strette condizioni fino ad oggi fissate: il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. 

Minori e obbligo di adattamento al veicolo

La Circolare sana il problema dei minori riconosciuti titolari di indennità di frequenza e in possesso di certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Dal verbale risulta, ai fini fiscali che si tratta di “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
Secondo le disposizioni fino ad oggi vigenti la persona (o il familiare di cui sia fiscalmente a carico) ha diritto alle agevolazioni fiscali - IVA agevolata, detrazione Irpef - solo a condizione che adatti il veicolo al trasporto o alla guida.
La Circolare, tuttavia, considerando la minore età, che non è possibile stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo, può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo.
Devono però ricorrere alcune condizioni: 
- il minore deve essere riconosciuto persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) 
- nell verbale deve espressamente essere indicato che si tratta di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Nella sostanza, dopo la pubblicazione della nuova circolare, se il disabile è minore e con handicap grave, l’adattamento del veicolo non è mai obbligatorio.
L’adattamento rimane, invece, obbligatorio per i maggiorenni indicati come “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, Legge 449/1997” nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di particolari dispositivi di guida.

mercoledì 23 aprile 2014

Ascensore Si Grazie

Le vittorie professionali vanno condivise.
Nella mia tesi di laurea scrissi: "che volevo essere come Don Chisciotte e combattere contro i mulini a vento e lottare fino a quando il vento diventasse muro per poterlo abbattere con i colpi che solo un pazzo sa sferrare.
Oggi un soffio di vento è diventato muro e sono riuscito ad abbatterlo.Link

martedì 8 aprile 2014

La Legge 67/2006 Colpisce ancora

In questo piccolo post non posso dire molto, in quanto la Sentenza non è ancora stata resa nota alle parti.
Comunque, volevo informarvi che la mia amata Legge 67/2006 mi ha dato un altra bella soddisfazione.
Ieri, ho saputo che è stato accolto un mio ricorso ed ora un altro ascensore verrà istallato.
La procedura è stata lunga, ho dovuto subire tanti attacchi ma la gioia di aver abbattuto un altra barriera mi fa dimenticare tutto.
"Un altro vento è diventato muro per farsi abbattere"