sabato 29 ottobre 2016

Protesi Extra Tariffaria

Dopo il precedente del campo scuola fatemi gioire per quest'altro precedete. Grazie Lucio per avermi donato la gioia di lottare con le armi del Diritto la tua battaglia.
È decisamente interessante e costituirà un positivo precedente, una Sentenza recentemente pronunciata dalla Sezione Lavoro (1° Grado) del Tribunale di Velletri (Roma), che ha visto soccombere l’Azienda USL Roma 6, di fronte all’azione promossa da una persona con disabilità al 100% per amputazione di uno degli arti inferiori, già autorizzato nel 2004 dalla medesima Azienda USL all’acquisto di una protesi extratariffaria per ginocchio elettronico, che nel 2011, a causa dell’avvenuta inservibilità di tale protesi, aveva richiesto un nuovo presidio ortopedico, analogo al precedente, che tuttavia gli era stato negato sostanzialmente «per esigenze di bilancio».
Il Giudice del Tribunale di Velletri, dunque, rifacendosi all’articolo 1, comma 6 del Decreto Ministeriale 322/99, quello cioè che tuttora fissa i contenuti del Nomenclatorio Tariffario degli Ausili e delle Protesi, ove si scrive che «in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato», e rilevando soprattutto che «la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della fornitura extratariffaria in luogo di quella contenuta nel nomenclatore […] è già stata valutata in termini positivi dall’Azienda sanitaria, sicché il caso controverso contempla soltanto una fattispecie di rinnovo, per la quale non rilevano contingenze di bilancio, non considerate nell’art. 5 del D.M. n. 322/1999», ha condannato «l’azienda sanitaria resistente ad autorizzare l’acquisto della fornitura»,
Il tutto sottolineando anche che il rinnovo dell’ausili, «alla stregua delle indicazioni dei medici curanti appare essenziale per non fare regredire i progressi già fatti dal ricorrente per il reinserimento nel tessuto sociale 

Servizi di Trasporto Pubblico per Tutti

L’azienda condannata a montare le pedane sulle proprie vetture altro ricorso che afferma che dobbiamo viaggiare ovunque. Questo ricorso l'ho presentato per conto di un amico rotolante.
Cotral Spa condannata dal Tribunale Ordinario di Roma per discriminazione , con sentenza dell’11 ottobre 2011.
La Sentenza dispone che Cotral spa (società che gestisce le linee extraurbane della regione Lazio) di «mettere a disposizione degli utenti, entro il termine di sessanta giorni, mezzi di trasporto accessibili alle persone con disabilità nella tratta Roma-Genazzano», ancora nulla è stato fatto.
POCHI MEZZI REGOLARI. Su 1.782 bus della flotta Cotral, soltanto 180 sono attrezzati con la pedana. «Da questo 10% bisogna poi escludere i mezzi in cui le rampe non funzionano», precisa l’avvocato Alessandro Bardini. È passato più di un anno da quando il giudice monocratico ha accolto il ricorso presentato dall’ufficio legale dell’associazione per la difesa dei disabili, per conto di un uomo originario della Libia, costretto sulla sedia a rotelle con un’invalidità del 100%. Il 14 aprile dello scorso anno, Esharef, dovendo recarsi a Genazzano, con partenza dal capolinea di Anagnina, chiamò il numero verde dell’azienda di trasporti per prenotare il servizio. La risposta dell’operatore: «Non sono disponibili mezzi idonei ai disabili non deambulanti». Un comportamento indirettamente discriminatorio, secondo il giudice, che ha condannato Cotral a risarcire i danni morali per il senso di disagio e turbamento causato. La legge contro la discriminazione dei disabili, tutela infatti, il principio della parità di trattamento e delle pari opportunità delle persone diversamente abili. In base a tale principio, si ha discriminazione anche quando una persona con disabilità viene messa in una posizione di svantaggio rispetto alle altre.
LA LEGGE. Eppure già a partire daL 1992, la legge numero 104 obbliga la pubblica amministrazione a omologare gli autobus urbani ed extraurbani per garantire alle persone con invalidità la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, alle stesse condizioni degli altri cittadini. Come d’altronde prescrive anche la Convenzione Onu sui diritti dei disabili, ratificata in Italia nel 2009. «Abbiamo avuto tre incontri con l’azienda di trasporto regionale, ma finora non è stato risolto il problema – spiega l’avvocato Bardini – Ci sentiamo veramente presi in giro. Per questo motivo, arrivati a questo punto, faremo mettere in esecuzione la sentenza». Sentenza puntualmente confermata anche in secondo grado dalla I sezione civile del Tribunale di Roma in composizione collegiale. «La condotta discriminatoria – scrivono i giudici rigettando il reclamo presentato proprio dal Cotral – emerge in modo indiscutibile».